Come previsto dal decreto legge del 18 Ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 tutti i professionisti che svolgono la propria attività sul territorio italiano, devono dotarsi di indirizzo PEC personale e comunicarlo al relativo Ordine di appartenenza. Ci corre l’obbligo di ricordare inoltre che con il "Decreto semplificazione" (D.L. 76/2020) è prevista la sospensione dall'Albo, previa diffida, per i professionisti che non comunicano l'indirizzo PEC al proprio Ordine di riferimento. L'articolo 37 del suddetto decreto, in particolare, stabilisce che: "Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco (...) è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio". Pertanto siamo nuovamente a invitare tutti i professionisti sanitari all’immediata attivazione dell’indirizzo PEC ricordando altresì che lo scrivente Ordine ha deciso, da anni, di fornirlo in forma completamente gratuita nonostante non avesse nessun obbligo al riguardo.
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